Imposta di soggiorno

Dettagli della notizia

Dettagli sull'imposta di soggiorno applicata nel Comune di Subbiano, inclusi tariffe, esenzioni e obblighi per i gestori delle strutture ricettive.

Data:

28 Luglio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Subbiano con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30-12-2025 modificata con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 28/04/2026 è in vigore dal 01 settembre 2026 con applicazione delle tariffe approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 162 del 30/12/2025.

A COSA SERVE?

Il gettito dell'imposta, che per espressa previsione di legge deve essere destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, oltreché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali nonché dei relativi servizi pubblici locali, sarà concretamente destinato a promuovere in via prioritaria il sistema turistico locale.

CHI PAGA L'IMPOSTA?

Sono soggetti al pagamento dell'imposta tutti coloro che pernottano in una delle strutture ricettive del territorio comunale, versando l'imposta al gestore della struttura, che ne rilascia quietanza. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, tra le suddette strutture sono comprese, oltreché tutte quelle previste dal T.U. Regionale sul turismo, anche gli agriturismi e gli alloggi privati destinati a locazione turistica.

CHI È ESENTE DAL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA?

Sono esenti dal pagamento dell'imposta i soggetti minori di 12 anni, i residenti nel Comune di Subbiano e i soggetti diversamente abili previa presentazione di idonea documentazione ovvero di attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni.

COSA DEVONO FARE I GESTORI?

I gestori della struttura, ivi comprendendovi gli esercenti attività agrituristica e coloro i quali stipulano contratti di locazione breve, devono:

  • informare in appositi spazi i propri ospiti delle modalità di applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta; tale informativa deve essere resa anche in lingua straniera;
  • al momento del pagamento della ricevuta/fattura fiscale relativa ai pernottamenti, l’ospite deve pagare anche l’imposta di soggiorno; la struttura ricettiva dà conto dell’avvenuto pagamento con l’indicazione specifica dell’importo dell’imposta nella stessa ricevuta/fattura fiscale oppure mediante rilascio di ricevuta a parte con l’indicazione della sola imposta di soggiorno;
  • riversare al Comune di Subbiano con cadenza trimestrale, e quindi entro il 15 aprile (a valere per i pernottamenti del periodo gennaio/marzo), 15 luglio (a valere per i pernottamenti del periodo aprile/giugno); 15 ottobre (a valere per i pernottamenti del periodo luglio/settembre), 15 gennaio (a valere per i pernottamenti del periodo settembre/dicembre) di ogni anno, l'imposta incassata nei 3 mesi precedenti, mediante sistema PagoPA; Eccezionalmente per il solo anno 2026 il pagamento dei mesi settembre/dicembre avverrà il 15/01/2027;
  • comunicare annualmente all'Agenzia delle Entrate i dati sulle presenze e sull'imposta incassata e riversata nel corso dell'anno precedente insieme a eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa;
  • conservare tutta la documentazione relativa all'imposta (dichiarazioni sostitutive, certificazioni, dichiarazioni quadrimestrali, quietanze) per almeno 5 anni decorrenti dalla data del documento medesimo.

QUANTO SI PAGA?

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di quattro pernottamenti consecutivi, con le esenzioni sopra riportate (minori di 12 anni e soggetti residenti nel Comune di Subbiano). Le tariffe attualmente in vigore sono stabilite con delibera della Giunta Comunale n. 162 del 30-12-2025 e sono le seguenti:

FASCIA DI PREZZO PER CIASCUNA CAMERA (per pernottamento al lordo di qualsiasi onere aggiuntivo e di IVA) IMPOSTA A NOTTE PER PERSONA (da corrispondere per i primi 4 giorni, salve le fattispecie di cui all’art. 5 (esenzioni) del Regolamento
Fino ad € 200,00 € 1,50
Oltre € 200,00 € 3,00

 

Dando atto che, per le strutture ricettive che non vengono "vendute" a camera (come gli alberghi o gli affittacamere / B&B,) ma che vengono "vendute" a corpo unico (es.: agriturismi, locazioni brevi, ecc.), il costo da considerare per l’individuazione della fascia di prezzo cui fare riferimento sarà il costo complessivamente pagato diviso il numero dei giorni di permanenza.

SONO PREVISTE SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZE?

Allo stato attuale della normativa il soggetto passivo d'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive / agriturismi / immobili privati concessi in locazione breve situati nel territorio del Comune di Arezzo, mentre i relativi gestori assumono la qualifica giuridica di responsabili di imposta.

INADEMPIENZE DEL GESTORE

Per l’omessa, incompleta o infedele dichiarazione da parte del gestore circa il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti esenti, i nominativi e relativi riferimenti fiscali degli ospiti che non hanno versato l’imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; inoltre il gestore si rende così responsabile di violazioni di carattere tributario che saranno sanzionate ai termini di legge.

Per la violazione dell’obbligo di informare, in appositi spazi, i propri ospiti delle modalità di applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’impostasi applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 100,00.

Per il mancato o parziale riversamento della imposta incassata, il gestore, in quanto responsabile di imposta, si rende responsabile di violazioni di carattere tributario che saranno sanzionate ai termini di legge.

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Ultimo aggiornamento: 28/07/2026, 11:53

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