Il Garante dell’Informazione, come esplicitato negli articoli 37 e 38 della Legge Regionale Toscana 12 novembre 2014, n. 65, ha il compito di assicurare la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi, relativi alle fasi procedurali di formazione e adozione degli strumenti della piani-ficazione territoriale e degli atti di governo del territorio, promuovendo nelle forme e con le modalità idonee, l’informazione ai cittadini, singoli o associati, in merito al procedimento in corso.
Inoltre in estrema sintesi ha il compito di fissare i criteri per la partecipazione, integrando le attività svolte dal Responsabile del procedimento, e di promuovere iniziative per misurare l’efficacia delle forme di comunicazione svolta. Il Garante dell’informazione e della partecipazione redige un rapporto sull’attività svolta, indicando le iniziative poste in essere ed evidenziando se le attività relative all’informazione e alla partecipazione della cittadinanza e delle popolazioni interessate abbiano prodot-to risultati significativi ai fini della formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli strumenti della pianificazione urbanistica da sottoporre all’adozione degli organi competenti.