L’Autorizzazione allo scarico ha validità di anni 4 dalla data del rilascio (art. 124, c. 8 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.) ed è tacitamente rinnovata con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.
Le modifiche sostanziali dell'impianto autorizzato (modifiche di destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'immobile) che comportino variazioni quali–quantitative dello scarico autorizzato devono essere espressamente autorizzate con un procedimento analogo a quello della prima Autorizzazione.
È fatto obbligo di comunicare al Comune ogni modifica inerente alla titolarità delle Autorizzazioni allo scarico rilasciate.
L'effettuazione di uno scarico in assenza di Autorizzazione, oppure, il mantenimento di uno scarico non conforme a quanto autorizzato, o senza osservarne le prescrizioni previste, è punita ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.